Art. 3 · Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

Art. 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

In vigore dal 22 ago 2023
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica: a) alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate con nasse o trappole (codici degli attrezzi (48): FPO, FIX, FYK) nelle sottozone CIEM 6 e 7; b) alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nella sottozona CIEM 7; c) alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate nella sottozona CIEM 7 con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con gli attrezzi altamente selettivi di cui ai paragrafi 2 e 3; d) alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate con reti da traino a divergenti (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa. 2.   Tale esenzione si applica conformemente alle disposizioni di cui all’allegato VI, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. 3.   In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.
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