Art. 15
Documentazione delle catture per le flotte pelagiche
In vigore dal 22 ago 2023
Documentazione delle catture per le flotte pelagiche
I quantitativi di pesci rilasciati nell’ambito dell’esenzione prevista all’ e i risultati del campionamento a norma dell’, paragrafo 5, sono registrati nel giornale di bordo, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (49).
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