Art. 11
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l’occhialone
In vigore dal 22 ago 2023
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l’occhialone
1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applica alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l’attrezzo da pesca artigianale denominato«voracera» e alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione 9a, con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD).
2. In caso di rigetto in mare, gli occhialoni catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.
Storico versioni
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