Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 ago 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «sottozone geografiche della CGPM»: le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); 2) «Mar Mediterraneo occidentale»: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:2462:oj#art-2