Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 ago 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«sottozone geografiche della CGPM»: le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
2)
«Mar Mediterraneo occidentale»: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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