Art. 3 · Esenzione de minimis

Art. 3

Esenzione de minimis

In vigore dal 22 ago 2023
Esenzione de minimis In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 i quantitativi di specie seguenti: — per l’acciuga, la sardina, lo sgombro e i suri/sugarelli fino al 5 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate nel Mar Mediterraneo occidentale (GSA 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12) da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche e ciancioli; — per l’acciuga, la sardina, lo sgombro e i suri/sugarelli fino al 5 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18) da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche; — per l’acciuga, la sardina, lo sgombro e i suri/sugarelli fino al 3 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18) da pescherecci che utilizzano ciancioli; — per l’acciuga, la sardina, lo sgombro e i suri/sugarelli fino all’1 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate nel Mar Mediterraneo sudorientale (GSA 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25) da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche; — per l’acciuga, la sardina, lo sgombro e i suri/sugarelli fino al 3 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate nel Mar Mediterraneo sudorientale (GSA 20, 22 e 23) da pescherecci che utilizzano ciancioli; — per l’acciuga, la sardina, lo sgombro e i suri/sugarelli fino all’1 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate nel Mar Mediterraneo sudorientale (GSA 15, 16, 19 e 25) da pescherecci che utilizzano ciancioli.
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