Art. 9 · Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

Art. 9

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

In vigore dal 22 ago 2023
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (Rajiformes) effettuate con attrezzi da pesca nelle acque dell’Unione del Mare del Nord (divisione CIEM 3a e sottozona CIEM 4). 2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano una meta-analisi sulla sopravvivenza per valutare l’impatto dell’esenzione entro il 1o maggio 2027. Lo CSTEP valuta le informazioni scientifiche fornite al più tardi entro il 31 luglio 2027. 3.   In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
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