Art. 7 · Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione

Art. 7

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione

In vigore dal 22 ago 2023
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con sfogliare (BT2) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm, se gli esemplari di passera di mare sono catturati: a) con attrezzi muniti di una bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di un pannello di rilascio del benthos (BRP) da navi con potenza motrice superiore a 221 kW; o b) dai pescherecci degli Stati membri che attuano la tabella di marcia per le attività di pesca pienamente documentate. 2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica altresì alle catture di pesci piatti effettuate con sfogliare (BT2) da pescherecci con potenza motrice non superiore a 221 kW o di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, costruiti per pescare nella zona delle dodici miglia, se la durata media del tempo di traino è inferiore a 90 minuti. 3.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.
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