Art. 6
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare
In vigore dal 22 ago 2023
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare
1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4, alle seguenti catture di passera di mare (Pleuronectes platessa):
a)
catture effettuate con reti (GNS, GTR, GTN, GEN);
b)
catture effettuate con sciabiche danesi;
c)
catture effettuate con reti a strascico (OTB, PTB):
i)
aventi dimensioni di maglia di almeno 120 mm nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4;
ii)
aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra con pannello superiore con dimensioni di maglia di 140 mm (maglie quadrate), dimensioni di maglia di 270 mm (maglie a losanga) o con un pannello superiore con dimensioni di maglia di 300 mm (maglie quadrate) o, nella sottodivisione del Kattegat, con pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm nel periodo compreso tra il 1o ottobre e il 31 dicembre di ogni anno, nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;
iii)
aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4.
2. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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