Art. 10 · Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli

Art. 10

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli

In vigore dal 22 ago 2023
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione del Mare del Nord (divisione CIEM 3a e sottozona CIEM 4), alle catture di sgombri (Scomber scombrus) e aringhe (Clupea harengus) nella pesca con ciancioli, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) le catture sono rilasciate prima che siano chiuse le percentuali del cianciolo definite ai paragrafi 2 e 3 (di seguito il «punto di recupero»); b) il cianciolo è munito di una boa visibile che indichi chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero, c) il peschereccio e i ciancioli sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione che indichi, per tutte le operazioni di pesca, il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciolo. 2.   Il punto di recupero corrisponde a una chiusura del cianciolo dell’80 % nella pesca dello sgombro e del 90 % nella pesca dell’aringa. 3.   Se il banco di pesci accerchiato è costituito da entrambe le specie, il punto di recupero corrisponde a una chiusura del cianciolo dell’80 %. 4.   È vietato rilasciare catture di sgombro e di aringa una volta superato il punto di recupero. 5.   Prima del rilascio, dal banco accerchiato viene prelevato un campione al fine di stimarne la composizione per specie e per taglia e la quantità.
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