Art. 6 · Registri tenuti dai raccoglitori

Art. 6

Registri tenuti dai raccoglitori

In vigore dal 17 ago 2023
Registri tenuti dai raccoglitori 1.   I raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno: a) i quantitativi di uova raccolte, suddivisi per produttore, con l’indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione; b) i quantitativi di uova non classificate consegnati ai rispettivi centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l’indicazione del nome, dell’indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione. 2.   Ai fini del presente articolo, anziché tenere registri delle vendite e delle consegne, i raccoglitori possono conservare le fatture e le bollette di consegna in cui figurano le informazioni di cui al paragrafo 1.
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