Art. 4
Stampigliatura delle uova con codice del produttore
In vigore dal 17 ago 2023
Stampigliatura delle uova con codice del produttore
Il codice del produttore è costituito dal numero distintivo di cui al punto 2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE. Deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile, con caratteri di altezza pari almeno a 2 mm.
Fatte salve le disposizioni dell’allegato VII, parte VI, sezione III, punto 1), del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora per motivi tecnici non sia possibile stampigliare le uova incrinate o sporche, la stampigliatura con il codice del produttore non è obbligatoria.
Storico versioni
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