Art. 12
Comunicazioni
In vigore dal 17 ago 2023
Comunicazioni
1. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento.
2. Le comunicazioni alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 (8) e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 (9) della Commissione.
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