Art. 4 · Conservazione e trattamento delle uova

Art. 4

Conservazione e trattamento delle uova

In vigore dal 17 ago 2023
Conservazione e trattamento delle uova 1.   Le uova della categoria A non sono lavate o pulite né prima né dopo la classificazione, fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 3. 2.   Le uova della categoria A non subiscono alcun trattamento di conservazione e non sono refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5 °C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a 5 °C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure in un punto di vendita o in locali adiacenti, per una durata massima di 72 ore. 3.   Gli Stati membri che al 1o giugno 2003 autorizzavano i centri di imballaggio a lavare le uova possono mantenere questa autorizzazione, purché detti centri operino in conformità dei manuali nazionali per i sistemi di lavaggio delle uova. Le uova lavate possono essere commercializzate esclusivamente negli Stati membri che hanno concesso questo tipo di autorizzazioni. 4.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 3 incoraggiano l’elaborazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di manuali nazionali di corretta prassi operativa per i sistemi di lavaggio delle uova, conformemente all’ del regolamento (CE) n. 852/2004.
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