Art. 22
Uova importate
In vigore dal 17 ago 2023
Uova importate
1. Su richiesta del paese interessato, la Commissione procede a una valutazione delle norme di commercializzazione applicabili alle uova nei paesi terzi esportatori. Tale valutazione riguarda anche le disposizioni in materia di stampigliatura e etichettatura, metodi di allevamento e controlli, nonché la loro applicazione. Se risulta che le disposizioni applicate offrono garanzie sufficienti quanto all’equivalenza con la normativa dell’Unione, le uova importate dal paese in questione sono stampigliate con un numero distintivo equivalente al codice del produttore.
2. Le valutazioni di equivalenza di cui al paragrafo 1 includono una valutazione dell’effettivo rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento da parte degli operatori del paese terzo interessato. Tale valutazione è regolarmente aggiornata. La Commissione pubblica i risultati della valutazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Le uova importate da paesi terzi sono stampigliate in modo chiaro e leggibile nel paese di origine con il codice ISO 3166 del paese.
4. In mancanza di sufficienti garanzie circa l’equivalenza delle norme di cui al paragrafo 1, gli imballaggi contenenti uova importate dai paesi di cui trattasi recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e perfettamente leggibili, l’indicazione:
a)
del paese d’origine;
b)
del metodo di allevamento («non conforme alle norme UE»).
Storico versioni
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