Art. 21
Uova destinate all’esportazione verso i paesi terzi
In vigore dal 17 ago 2023
Uova destinate all’esportazione verso i paesi terzi
Le uova imballate e destinate all’esportazione in paesi terzi possono essere soggette a requisiti diversi da quelli previsti dall’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal presente regolamento per quanto riguarda la qualità, la stampigliatura e l’etichettatura, o requisiti supplementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:2465:oj#art-21