Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 ago 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, si applicano le definizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all’allegato I, punti 5.2, 5.3, 5.4 e 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: a) «imballaggio»: una confezione contenente uova della categoria A o B, esclusi gli imballaggi da trasporto e i contenitori di uova industriali; b) «vendita di uova sfuse»: l’offerta al minuto al consumatore finale di uova diverse dalle uova in imballaggi; c) «raccoglitore»: ogni stabilimento registrato ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 852/2004 per la raccolta di uova da un produttore ai fini della consegna a un centro di imballaggio, a un mercato che venda esclusivamente a grossisti le cui imprese sono riconosciute come centri di imballaggio o all’industria alimentare e non alimentare; d) «industria alimentare»: ogni stabilimento dedito alla produzione di ovoprodotti destinati al consumo umano, esclusi i servizi di ristorazione per collettività; e) «industria non alimentare»: ogni impresa dedita alla produzione di prodotti contenenti uova non destinati al consumo umano; f) «collettività»: le strutture di cui all’, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011; g) «uova»: le uova in guscio, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte, prodotte da galline della specie Gallus gallus e adatte al consumo umano diretto o alla preparazione di prodotti a base di uova; h) «uova rotte»: le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un’esposizione del loro contenuto; i) «uova incubate»: le uova dal momento della loro messa in incubazione; j) «uova industriali»: le uova non destinate al consumo umano; k) «partita»: le uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un unico luogo, recanti la stessa data di deposizione o lo stesso termine minimo di conservazione o la stessa data di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso; l) «reimballaggio»: il trasferimento fisico di uova in un altro imballaggio o la ristampigliatura di un imballaggio contenente uova; m) «commercializzazione»: la detenzione di uova per la vendita, compresa la messa in vendita, l’immagazzinamento, l’imballaggio, l’etichettatura, la consegna o qualsiasi altro tipo di trasferimento, a titolo gratuito o no; n) «operatore»: un produttore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che opera nella commercializzazione di uova; o) «sito di produzione»: uno stabilimento che alleva galline ovaiole, riconosciuto ai sensi della direttiva 2002/4/CE della Commissione (12); p) «centro di imballaggio»: un centro di imballaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, che è autorizzato in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, nel quale le uova sono classificate in base alla qualità e al peso; q) «consumatore finale»: l’ultimo acquirente di un prodotto alimentare che non utilizzerà detto prodotto nell’ambito di un’operazione o di un’attività del settore alimentare; r) «codice del produttore»: il numero distintivo del sito di produzione come descritto nel punto 2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE.
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