Art. 13
Menzioni riservate facoltative relative ai mangimi
In vigore dal 17 ago 2023
Menzioni riservate facoltative relative ai mangimi
Qualora sia utilizzata un’indicazione relativa al tipo di alimentazione delle galline ovaiole, si applicano i seguenti requisiti minimi:
a)
i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solo se costituiscono almeno il 60 % in peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15 % di sottoprodotti di cereali;
b)
fatta salva la percentuale minima del 60 % di cui alla lettera a), qualora sia fatto riferimento a un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30 % della formula del mangime utilizzato. Qualora sia fatto riferimento a più cereali, ognuno di essi deve rappresentare almeno il 5 % della formula del mangime utilizzato.
Storico versioni
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