Art. 10 · Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all’industria alimentare

Art. 10

Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all’industria alimentare

In vigore dal 17 ago 2023
Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all’industria alimentare 1.   Salvo disposizione contraria contenuta nella legislazione sanitaria, gli Stati membri possono esentare gli operatori, su loro richiesta, dagli obblighi di stampigliatura previsti dall’allegato VII, parte VI, sezione III, punto 1), del regolamento (UE) n. 1308/2013 se le uova sono consegnate direttamente dal sito di produzione all’industria alimentare. La consegna avviene sotto la piena responsabilità dell’operatore alimentare, che si impegna di conseguenza a utilizzare le uova esclusivamente per la trasformazione. 2.   Quando, nei casi di cui al paragrafo 1, le uova sono consegnate da un sito di produzione di uno Stato membro all’industria alimentare di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stabilito il sito di produzione informa adeguatamente le autorità competenti dell’altro Stato membro circa la concessione di deroghe agli obblighi di stampigliatura prima che abbia luogo la prima consegna. 3.   Gli Stati membri possono esentare dalla stampigliatura le uova importate da un paese terzo e consegnate direttamente all’industria alimentare, a condizione che la loro destinazione finale ai fini della trasformazione sia controllata dalle autorità competenti dello Stato membro.
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