Art. 9 · Sospensione del riconoscimento dei controlli di conformità

Art. 9

Sospensione del riconoscimento dei controlli di conformità

In vigore dal 17 ago 2023
Sospensione del riconoscimento dei controlli di conformità La Commissione può sospendere il riconoscimento dei controlli di conformità effettuati da paesi terzi se emerge, per un numero significativo di partite e/o per quantità ingenti, che le merci non corrispondono ai dati indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di controllo dei paesi terzi. In caso di sospensione del riconoscimento la Commissione aggiorna l’allegato IV conformemente all’articolo 91, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:2430:oj#art-9