Art. 3
Banca dati degli operatori
In vigore dal 17 ago 2023
Banca dati degli operatori
1. Gli Stati membri creano una banca dati degli operatori dei settori e dei prodotti di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2023/2429 (di seguito «banca dati degli operatori»), alle condizioni stabilite nel presente articolo.
A tal fine gli Stati membri possono utilizzare una o più banche dati già create per altri scopi.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per «operatore» qualsiasi persona fisica o giuridica:
a)
che detiene i prodotti di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2023/2429 al fine di:
i)
esporli o metterli in vendita;
ii)
venderli;
iii)
commercializzarli in ogni altro modo; o
b)
che svolge effettivamente una delle attività di cui alla lettera a) con riguardo ai settori e ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione.
Le attività di cui al primo comma, lettera a), riguardano:
a)
la vendita a distanza, via Internet o con altri canali;
b)
le stesse attività svolte dalla persona fisica o giuridica per proprio conto o a nome di terzi;
c)
le attività svolte nell’Unione e/o nell’ambito di esportazioni a destinazione di paesi terzi e/o di importazioni in provenienza da paesi terzi.
3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la registrazione o meno, nella banca dati degli operatori, delle seguenti categorie di operatori:
a)
gli operatori le cui attività riguardano i prodotti elencati all’ del regolamento delegato (UE) 2023/2429 o i prodotti che sono esonerati, ai sensi dell’ dello stesso regolamento, dall’obbligo di conformarsi alle norme di commercializzazione;
b)
le persone fisiche o giuridiche le cui attività si limitano al trasporto delle merci;
c)
gli operatori le cui attività si limitano alla vendita al minuto.
4. Se la banca dati degli operatori è costituita da vari elementi distinti, l’autorità di coordinamento garantisce l’uniformità della banca dati e dei suoi elementi, nonché dei loro aggiornamenti.
5. La banca dati contiene i dati seguenti per ogni operatore:
a)
il numero di registrazione, il nome e l’indirizzo e l’indicazione dei settori o prodotti pertinenti in cui opera tra quelli di cui al paragrafo 1;
b)
le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione in una delle categorie di rischio di cui all’, paragrafo 3, in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale e un’indicazione dell’importanza dell’impresa;
c)
le informazioni relative alle risultanze di controlli precedenti compiuti presso ciascun operatore;
d)
qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo, come ad esempio le informazioni relative all’esistenza di un sistema di assicurazione della qualità o di un sistema di autocontrollo connesso alla conformità alle norme di commercializzazione.
e)
l’indicazione se il professionista è stato riconosciuto o meno a norma dell’.
Gli Stati membri aggiornano, se necessario, la banca dati degli operatori, tenendo conto in particolare delle informazioni raccolte durante i controlli di conformità.
6. Fatto salvo il paragrafo 3, tutti gli operatori sono registrati e trasmettono le informazioni che gli Stati membri ritengono necessarie per istituire e aggiornare la banca dati degli operatori. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali sono inseriti nella banca dati nazionale gli operatori che non sono stabiliti sul loro territorio, ma che vi svolgono la loro attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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