Art. 11 · Notifiche

Art. 11

Notifiche

In vigore dal 17 ago 2023
Notifiche 1.   Lo Stato membro nel cui territorio sia riscontrata la non conformità alle norme di commercializzazione di una spedizione di merci provenienti da un altro Stato membro, a causa di difetti o alterazioni già constatabili nei prodotti all’atto del condizionamento, ne informa immediatamente gli Stati membri eventualmente interessati, compresi quelli in cui sono state confezionate le merci. 2.   Lo Stato membro nel cui territorio sia stata respinta l’immissione in libera pratica di una partita di merci provenienti da un paese terzo a causa della non conformità alle norme di commercializzazione ne informa immediatamente gli Stati membri eventualmente interessati e il paese terzo interessato se incluso nell’elenco di cui all’allegato IV. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri una sintesi dei risultati dei controlli effettuati in tutte le fasi di commercializzazione in un determinato anno entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi elencati nell’allegato IV, tale notifica comprende il numero di partite di merci che sono state respinte nel corso dell’anno precedente dall’immissione in libera pratica a causa della non conformità alla norma di commercializzazione. 4.   Le notifiche alla Commissione di cui al paragrafo 3 sono effettuate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (7).
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