Art. 7
Indicazioni per le merci vendute al minuto
In vigore dal 17 ago 2023
Indicazioni per le merci vendute al minuto
1. Nella fase della vendita al minuto, le indicazioni previste dal presente regolamento sono presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se del caso, alla categoria, al calibro e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore.
Non possono essere inclusi termini aggiuntivi che suggeriscano una qualità migliore/superiore. In particolare l’etichetta non può contenere alcun descrittore di qualità ad eccezione delle informazioni specificate nel requisito relativo alla marcatura di cui all’allegato I.
Quando è indicato il paese dell’imballatore e/o dello speditore o quando la varietà indicata evoca un luogo, i caratteri che indicano il paese d’origine devono essere più grandi e visibili di quelli utilizzati per il paese dell’imballatore e/o dello speditore e per la varietà se diversa.
2. Per i prodotti preimballati ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), oltre a tutte le informazioni richieste dalle norme di commercializzazione, deve essere indicato il peso netto conformemente alle disposizioni di tale regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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