Art. 8 · Presentazione delle relazioni CBAM

Art. 8

Presentazione delle relazioni CBAM

In vigore dal 17 ago 2023
Presentazione delle relazioni CBAM 1.   Per ciascun trimestre dal 1o ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 il dichiarante presenta le relazioni CBAM al registro transitorio CBAM entro e non oltre un mese dalla fine di quel trimestre. 2.   Nel registro transitorio CBAM il dichiarante fornisce le informazioni e indica se: a) la relazione CBAM è presentata da un importatore a proprio nome e per proprio conto; b) la relazione CBAM è presentata da un rappresentante doganale indiretto per conto di un importatore. 3.   Qualora non accetti di adempiere gli obblighi di comunicazione dell’importatore ai sensi del presente regolamento, il rappresentante doganale indiretto notifica all’importatore l’obbligo di rispettare il presente regolamento. La notifica comprende le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/956. 4.   Le relazioni CBAM comprendono le informazioni di cui all’allegato I del presente regolamento. 5.   Alla relazione CBAM, una volta presentata nel registro transitorio CBAM, è attribuito un codice identificativo unico della relazione.
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