Art. 5
Uso di valori stimati
In vigore dal 17 ago 2023
Uso di valori stimati
In deroga all’, fino al 20 % delle emissioni incorporate totali di merci complesse può basarsi su stime rese disponibili dai gestori degli impianti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:1773:oj#art-5