Art. 36 · Sicurezza del sistema

Art. 36

Sicurezza del sistema

In vigore dal 17 ago 2023
Sicurezza del sistema 1.   La Commissione garantisce la sicurezza del registro transitorio CBAM. 2.   A tal fine la Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per: a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere agli impianti utilizzati per il trattamento dei dati; b) impedire l’introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate; c) individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b). 3.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza del registro transitorio CBAM. 4.   La Commissione e gli Stati membri stabiliscono piani di sicurezza per il registro transitorio CBAM.
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