Art. 29 · Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici

Art. 29

Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici

In vigore dal 17 ago 2023
Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici 1.   I componenti comuni del registro transitorio CBAM sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione e possono essere sottoposti a prove dagli Stati membri. L’autorità competente dello Stato membro di stabilimento del dichiarante comunica le decisioni in materia di sanzioni, con il rispettivo esito di tale procedura, alla Commissione, tramite sistemi elettronici sviluppati a livello nazionale, collegati all’esecuzione e alle sanzioni, oppure tramite altri mezzi. 2.   La Commissione elabora e mantiene le specifiche comuni delle interfacce con i componenti dei sistemi elettronici sviluppati a livello nazionale in stretta collaborazione con gli Stati membri. 3.   Se del caso le specifiche tecniche comuni sono definite dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri, subordinatamente al riesame da parte di questi ultimi, nella prospettiva di impiegarle a tempo debito. Gli Stati membri e se del caso la Commissione partecipano allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi. La Commissione e gli Stati membri collaborano inoltre con i dichiaranti e altri portatori di interessi.
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