Art. 15 · Riservatezza

Art. 15

Riservatezza

In vigore dal 17 ago 2023
Riservatezza 1.   Tutte le decisioni delle autorità competenti e le informazioni ottenute dall’autorità competente nello svolgimento delle proprie funzioni connesse alla presentazione di relazioni ai sensi del presente regolamento, che siano riservate o fornite in via riservata, sono coperte dal segreto d’ufficio. Tali informazioni non sono divulgate dall’autorità competente senza l’espressa autorizzazione della persona o dell’autorità che le ha fornite. In deroga al primo comma tali informazioni possono essere divulgate senza autorizzazione qualora il presente regolamento lo preveda e l’autorità competente sia obbligata o autorizzata a divulgarle in forza del diritto dell’Unione o nazionale. 2.   Le autorità competenti possono comunicare le informazioni riservate di cui al paragrafo 1 alle autorità doganali dell’Unione. 3.   Qualsiasi divulgazione o comunicazione di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati.
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