Art. 15
Riservatezza
In vigore dal 17 ago 2023
Riservatezza
1. Tutte le decisioni delle autorità competenti e le informazioni ottenute dall’autorità competente nello svolgimento delle proprie funzioni connesse alla presentazione di relazioni ai sensi del presente regolamento, che siano riservate o fornite in via riservata, sono coperte dal segreto d’ufficio. Tali informazioni non sono divulgate dall’autorità competente senza l’espressa autorizzazione della persona o dell’autorità che le ha fornite.
In deroga al primo comma tali informazioni possono essere divulgate senza autorizzazione qualora il presente regolamento lo preveda e l’autorità competente sia obbligata o autorizzata a divulgarle in forza del diritto dell’Unione o nazionale.
2. Le autorità competenti possono comunicare le informazioni riservate di cui al paragrafo 1 alle autorità doganali dell’Unione.
3. Qualsiasi divulgazione o comunicazione di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati.
Storico versioni
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