Art. 14 · Valutazione delle relazioni CBAM e uso delle informazioni da parte delle autorità competenti

Art. 14

Valutazione delle relazioni CBAM e uso delle informazioni da parte delle autorità competenti

In vigore dal 17 ago 2023
Valutazione delle relazioni CBAM e uso delle informazioni da parte delle autorità competenti 1.   L’autorità competente dello Stato membro di stabilimento del dichiarante avvia il riesame e valuta i dati, le informazioni, l’elenco dei dichiaranti comunicato dalla Commissione nonché la valutazione indicativa di cui all’ entro tre mesi dalla comunicazione di tale elenco o della valutazione indicativa. 2.   Le autorità competenti utilizzano il registro transitorio CBAM e le informazioni ivi contenute per svolgere i compiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2023/956. 3.   Durante il periodo transitorio o successivamente le autorità competenti possono avviare la procedura di correzione in uno qualsiasi dei casi seguenti: a) relazioni CBAM incomplete o inesatte; b) mancata presentazione della relazione CBAM. 4.   Qualora l’autorità competente avvii la procedura di correzione, il dichiarante è informato del riesame cui è sottoposta la relazione e della necessità di fornire informazioni supplementari. La richiesta di informazioni supplementari da parte dell’autorità competente comprende le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7. Il dichiarante presenta le informazioni supplementari tramite il registro transitorio CBAM. 5.   L’autorità competente, o qualsiasi altra autorità nominata dall’autorità competente, concede l’autorizzazione ad accedere al registro transitorio CBAM e a gestire la registrazione a livello nazionale, tenendo conto del numero EORI conformemente alle disposizioni tecniche di cui all’.
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