Art. 12
Valutazione indicativa da parte della Commissione
In vigore dal 17 ago 2023
Valutazione indicativa da parte della Commissione
1. A titolo indicativo la Commissione comunica agli Stati membri un elenco di dichiaranti stabiliti nello Stato membro, che la Commissione ha motivo di ritenere che non abbiano assolto l’obbligo di presentare la relazione CBAM.
2. Qualora ritenga che la relazione CBAM non contenga tutte le informazioni richieste negli articoli da 3 a 7 oppure che sia incompleta o inesatta ai sensi dell’, la Commissione comunica la valutazione indicativa concernente tale relazione CBAM all’autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante è stabilito.
Storico versioni
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