Art. 1 · Deroga provvisoria al regolamento delegato (UE) 2022/126

Art. 1

Deroga provvisoria al regolamento delegato (UE) 2022/126

In vigore dal 10 ago 2023
Deroga provvisoria al regolamento delegato (UE) 2022/126 In deroga all'articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/126, se un prodotto si è deprezzato di almeno il 35 % a causa degli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 per motivi che esulano dalla responsabilità e dal controllo dell'organizzazione di produttori e dell'associazione di organizzazioni di produttori, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto nel 2023 sia pari al 100 % del valore della produzione commercializzata nella media dei cinque precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, esclusi i valori più bassi e più elevati. L'organizzazione di produttori dimostra all'autorità competente dello Stato membro interessato il soddisfacimento delle condizioni di cui al primo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1975:oj#art-1