Art. 4 · Casi specifici

Art. 4

Casi specifici

In vigore dal 10 ago 2023
Casi specifici 1.   Per quanto riguarda i casi specifici di cui all'allegato I, punto 7.7.2, del presente regolamento, le condizioni da soddisfare per la verifica dei requisiti essenziali di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 sono quelle stabilite dal punto 7.7.2 dell'allegato I oppure possono essere stabilite, se ciò è giustificato, dalle norme nazionali in vigore in uno Stato membro. 2.   Entro il 28 marzo 2024, ciascuno Stato membro trasmette all'Agenzia, in conformità alla procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/796, le seguenti informazioni, a meno che tali informazioni non siano già state comunicate all'Agenzia o alla Commissione a norma della versione precedente del presente regolamento: a) le norme nazionali di cui al paragrafo 1; b) le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell'applicazione delle norme nazionali di cui al paragrafo 1; c) gli organismi designati incaricati di espletare le procedure di valutazione e verifica della conformità per quanto concerne i casi specifici.
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