Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 10 ago 2023
Ambito di applicazione
1. La STI si applica ai nuovi sottosistemi CCS a terra e di bordo del sistema ferroviario quali definiti ai punti 2.3 e 2.4 dell'allegato II della direttiva (UE) 2016/797. L'allegato I, punto 7.2.2, del presente regolamento si applica a tutte le modifiche di un sottosistema CCS di bordo esistente.
2. La STI non si applica ai sottosistemi CCS a terra e CCS di bordo del sistema ferroviario esistenti e già messi in servizio su tutta o parte della rete ferroviaria di uno Stato membro entro il 28 settembre 2023.
3. La STI si applica tuttavia ai sottosistemi CCS a terra e di bordo esistenti che presentano una delle seguenti caratteristiche:
a)
il sottosistema è oggetto di rinnovo o ristrutturazione in conformità all'allegato I, capo 7, del presente regolamento;
b)
l'area d'uso di un veicolo è estesa conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797, nel qual caso si applica l'allegato I, punto 7.4.2.3, del presente regolamento, a meno che nessuna installazione dell'ETCS sia indicata nel RINF per i cinque anni successivi nella nuova area d'uso e l'area d'uso sia limitata a due Stati membri;
c)
il sottosistema è soggetto ai requisiti di manutenzione delle specifiche di cui all'allegato I, punto 7.2.10, del presente regolamento.
4. L'ambito di applicazione tecnico e geografico della STI è delineato ai punti 1.1 e 1.2 dell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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