Art. 5
In vigore dal 10 ago 2023
Il regolamento (UE) n. 1302/2014 è così modificato:
(1)
all', paragrafo 1, lettera d), il termine «mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie» è sostituito dal seguente: «veicoli speciali, quali i mezzi d'opera»;
(2)
l' è soppresso;
(3)
l'articolo 11 è così modificato:
(a)
al paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Esse continuano tuttavia ad applicarsi:»;
ii)
la lettera (c) è soppressa;
(b)
i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
(4)
l'allegato è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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