Art. 5

Art. 5

In vigore dal 10 ago 2023
Il regolamento (UE) n. 1302/2014 è così modificato: (1) all', paragrafo 1, lettera d), il termine «mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie» è sostituito dal seguente: «veicoli speciali, quali i mezzi d'opera»; (2) l' è soppresso; (3) l'articolo 11 è così modificato: (a) al paragrafo 1, il secondo comma è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Esse continuano tuttavia ad applicarsi:»; ii) la lettera (c) è soppressa; (b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi; (4) l'allegato è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento.
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