Art. 3
In vigore dal 10 ago 2023
Il regolamento (UE) n. 1300/2014 è così modificato:
(1)
l' è così modificato:
(a)
ai paragrafi 1 e 5 «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «direttiva (UE) 2016/797»;
(b)
il paragrafo 2 ė sostituito dal seguente:
«2. La STI si applica alla rete del sistema ferroviario dell'Unione di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/797, ad esclusione dei casi di cui all', paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/797.»
;
(2)
l' è così modificato:
(a)
al paragrafo 1, «articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797»;
(b)
al paragrafo 2, lettera c), «articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «articolo 37 della direttiva (UE) 2016/797»;
(3)
all' «articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797»;
(4)
all', paragrafo 5, «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «direttiva (UE) 2016/797»;
(5)
all', paragrafo 3, « della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da « della direttiva (UE) 2016/797»;
(6)
l' è così modificato:
(a)
al paragrafo 6 «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «direttiva (UE) 2016/797»;
(b)
al paragrafo 7 « della direttiva 2008/57/CE» è sostituito da « della direttiva (UE) 2016/797»;
(7)
all'articolo 9, paragrafo 4, «direttiva 2008/57/CE» è sostituito da «direttiva (UE) 2016/797»;
(8)
l'allegato è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:1694:oj#art-3