Art. 1
In vigore dal 10 ago 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 è così modificato:
(1)
sono inseriti gli articoli 5 bis e 5 ter seguenti:
«Articolo 5 bis
Entro il 28 marzo 2024 ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e all’Agenzia le norme nazionali rese superflue dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1693 della Commissione (*1), unitamente a un calendario per il loro ritiro se non hanno già provveduto in tal senso.
Articolo 5 ter
Entro il 28 giugno 2024 le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura modificano il loro sistema di gestione della sicurezza quale definito all’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798 conformemente ai requisiti di cui all’allegato del presente regolamento. Tali modifiche, se limitate a quanto strettamente necessario per applicare il presente regolamento, come modificato, non sono considerate modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 15, della direttiva (UE) 2016/798.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1693 della Commissione, del 10 agosto 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU L 222 del 8.9.2023, pag. 1).»;"
(2)
l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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