Art. 1
Deroghe temporanee al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo
In vigore dal 8 ago 2023
Deroghe temporanee al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo
1. In deroga all’articolo 50, paragrafo 7, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115, il limite di un terzo della spesa totale per gli interventi rientranti nei tipi d’intervento di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), del suddetto regolamento non si applica per l’anno 2023 nelle zone colpite dai gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2023 che gli Stati membri sono tenuti ad identificare.
2. In deroga all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, l’aiuto finanziario dell’Unione a favore del fondo di esercizio concesso nel 2023 alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 che gli Stati membri sono tenuti ad identificare non supera l’importo del contributo finanziario dell’Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2023 ed è limitato al 60 % della spesa effettivamente sostenuta.
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