Art. 2
Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo
In vigore dal 8 ago 2023
Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo
1. In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e all’articolo 68, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorizzazioni per gli impianti concesse a norma degli articoli 62, 64, 66 e 68 di detto regolamento che scadono nel 2023 e devono essere utilizzate nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 scadono soltanto 12 mesi dopo la loro data iniziale di scadenza.
2. In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i viticoltori in possesso di autorizzazioni per l’impianto che scadono nel 2023 e devono essere utilizzate nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 non sono passibili delle sanzioni amministrative, a condizione che comunichino alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2023 che non intendono avvalersi della propria autorizzazione e che non desiderano beneficiare della proroga della sua validità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. In deroga all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono prorogare il termine stabilito per l’estirpazione fino alla fine del quinto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti nei casi in cui la superficie di nuovo impianto sia stata gravemente colpita dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 nella misura in cui l’inizio dell’utilizzo di tale superficie abbia subito un ritardo o debba essere nuovamente piantata.
Entro 2 mesi dalla presentazione della domanda di proroga del termine stabilito per l’estirpazione, gli Stati membri informano il richiedente dell’approvazione o del rigetto della sua domanda. In caso di rigetto, gli Stati membri ne informano il richiedente.
Se l’estirpazione non è effettuata dal viticoltore entro la fine del periodo di proroga, si applica l’articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.
I viticoltori che beneficiano della proroga non possono beneficiare del sostegno a favore della vendemmia verde di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 né per la superficie di nuovo impianto né per la superficie da estirpare fino alla fine del periodo di proroga.
Storico versioni
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