Art. 1 · Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo

Art. 1

Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo

In vigore dal 8 ago 2023
Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo 1.   In deroga all’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il limite di un terzo della spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi nell’ambito del programma operativo di cui alla medesima disposizione non si applica nel 2023 per quanto riguarda le zone colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 indicate dagli Stati membri. 2.   In deroga all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’aiuto finanziario dell’Unione a favore dei fondi di esercizio di cui alla medesima disposizione, concessi nel 2023 alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 indicate dagli Stati membri non supera l’importo del contributo finanziario dell’Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2023 ed è limitato al 60 % della spesa effettivamente sostenuta.
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