Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 ago 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 è così modificato: (1) All’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Gruppo FTT: FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd 88,0  % C696 Gruppo ZTT: Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd. 39,4  % C697 Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 62,4  % Cfr. allegato I Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione 62,4  % Cfr. allegato II Tutte le altre società 88,0  % C999’ (2) L’ è sostituito dal seguente: «. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 può essere modificato aggiungendo tale nuovo produttore esportatore all’elenco delle società non incluse nel campione che hanno collaborato e che sono pertanto assoggettate alla media ponderata appropriata dell’aliquota del dazio antidumping, pari al 62,4 %. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell’inchiesta (1 o luglio 2019-30 giugno 2020); b) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e c) ha effettivamente esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.»
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