Art. 4
Piani di emergenza
In vigore dal 1 ago 2023
Piani di emergenza
1. Oltre agli elementi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, gli Stati membri includono nei propri piani di emergenza:
a)
misure per l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, come indicato all’;
b)
prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione delle piante ospiti di cui agli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
c)
procedure per l’identificazione dei proprietari delle proprietà private in cui dovranno essere applicate misure nel caso sia rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato.
2. Gli Stati membri aggiornano i propri piani di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Storico versioni
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