Art. 3
Indagini sul territorio dell’Unione al di fuori delle aree delimitate
In vigore dal 1 ago 2023
Indagini sul territorio dell’Unione al di fuori delle aree delimitate
1. Le autorità competenti effettuano indagini annuali basate sul rischio per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato al di fuori delle aree delimitate, nelle zone del territorio dell’Unione in cui non è nota la sua presenza ma dove l’organismo nocivo specificato potrebbe insediarsi, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria.
2. Il piano dell’indagine e lo schema di campionamento dell’indagine sono in linea con gli orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio, in modo da rilevare, con un sufficiente grado di affidabilità, un basso livello di presenza dell’organismo nocivo specificato all’interno dello Stato membro interessato.
3. Le indagini sono effettuate:
a)
sulla base del livello del rischio fitosanitario;
b)
nelle zone a rischio di campi all’aperto, frutteti/vigneti, vivai, siti pubblici, aree a prato quali terreni sportivi e campi da golf, dintorni di aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, nonché in serre e centri per il giardinaggio, e in particolare nelle zone vicine all’asse della rete di trasporto che collega le zone in cui è nota la presenza dell’organismo nocivo;
c)
in periodi adatti dell’anno, per quanto riguarda la possibilità di individuare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia dell’organismo nocivo e della presenza di piante specificate.
4. Le indagini consistono:
a)
nella cattura mediante esche per attirare l’organismo nocivo specificato; e
b)
se del caso, in esami visivi delle piante specificate.
Storico versioni
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