Art. 10 · Misure di contenimento

Art. 10

Misure di contenimento

In vigore dal 1 ago 2023
Misure di contenimento 1.   Nelle zone infestate le autorità competenti garantiscono l’adozione delle misure seguenti ai fini del contenimento dell’organismo nocivo specificato: a) misure per controllare la presenza dell’organismo nocivo specificato ed evitarne l’ulteriore diffusione, attraverso un approccio integrato, che comprenda una o più delle misure seguenti: i) sistema di cattura massale con esche, o cattura manuale, che garantisca la distruzione delle catture con metodi appropriati, o una strategia di attrazione e abbattimento; ii) controllo biologico, ad esempio mediante funghi o nematodi entomopatogeni; iii) trattamento chimico delle piante e/o trattamento adeguato del suolo; iv) ricorso alla lavorazione meccanica per distruggere le larve nel suolo nei periodi opportuni dell’anno; v) distruzione meccanica della vegetazione nei siti a rischio; b) durante il periodo di volo dell’organismo nocivo specificato: i) misure specifiche negli aeroporti, nei porti e nelle stazioni ferroviarie per garantire che l’organismo nocivo specificato sia tenuto fuori da aeromobili, navi e treni, sulla base di specifiche procedure di gestione dei rischi, che sono state comunicate per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri; e ii) divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati al di fuori della zona infestata, a meno che non siano trasportati all’interno di veicoli chiusi, e siano immagazzinati e compostati in una struttura al chiuso esterna all’area infestata; c) divieto di spostamento al di fuori della zona infestata dello strato superiore del suolo e del substrato di coltivazione utilizzato, a meno che: i) non siano stati sottoposti a misure adeguate per eliminare l’organismo nocivo specificato o prevenire l’infestazione delle piante specificate; o ii) non saranno interrati in profondità in una discarica sotto la supervisione delle autorità competenti, e trasportati all’interno di veicoli chiusi, in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non possa diffondersi. 2.   Nelle zone cuscinetto le autorità competenti garantiscono che lo strato superiore del suolo, i substrati di coltivazione utilizzati e i detriti vegetali non trattati siano spostati al di fuori della zona cuscinetto solo nella misura in cui non sia stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato.
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