Art. 4 · Unità di osservazione

Art. 4

Unità di osservazione

In vigore dal 31 lug 2023
Unità di osservazione Le unità di osservazione per le statistiche sulle tematiche «Indici dei prezzi agricoli» e «Prezzi assoluti degli input» sono costituite dalle unità della branca di attività agricola che scambiano beni e servizi ovvero dalle relative controparti nelle transazioni. La branca di attività agricola è composta dalle aziende agricole, dai raggruppamenti di produttori che producono vino e olio di oliva e dalle unità specializzate che forniscono a tali aziende una combinazione di macchinari, attrezzi e personale per l’esecuzione di lavori per conto terzi. Le unità di osservazione per le statistiche sulla tematica «Prezzi e affitti dei terreni agricoli» sono costituite principalmente dalle persone o dalle aziende coinvolte nelle transazioni per la vendita o l’affitto di terreni per uso agricolo, compresi i prestatori di servizi.
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