Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 lug 2023
All’articolo 2 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005 la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) forniscono sostegno alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi responsabili di sostenere il conflitto armato, l’instabilità o l’insicurezza nella RDC;».
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