Art. 1 · Contributo finanziario dell’Unione

Art. 1

Contributo finanziario dell’Unione

In vigore dal 25 lug 2023
Il regolamento (UE) 2021/2085 è così modificato: 1) in tutto il regolamento i termini «impresa comune ‘Tecnologie digitali fondamentalì sono sostituiti dai termini «impresa comune ‘Chip’»; 2) all’ i punti 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. “membro fondatore”: qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, associato al programma Europa digitale, oppure un’organizzazione internazionale identificata come membro di un’impresa comune nel presente regolamento o in uno dei suoi allegati; 3. “membro associato”: qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, associato al programma Europa digitale, oppure un’organizzazione internazionale che aderisce a un’impresa comune firmando una lettera di impegno ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, previa approvazione conformemente all’articolo 7; 4. “Stato partecipante”: qualsiasi Stato membro o paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, associato al programma Europa digitale, previa notifica della sua partecipazione alle attività dell’impresa comune pertinente mediante una lettera di impegno;»; 3) all’articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per tenere conto della durata del programma Orizzonte Europa e, se del caso, del programma Europa digitale, gli inviti a presentare proposte nel quadro delle imprese comuni sono pubblicati entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2028, al più tardi.» ; 4) all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’impresa comune “Chip” contribuisce altresì all’obiettivo generale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e agli obiettivi operativi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1781 (“obiettivi operativi da 1 a 4”), come anche agli obiettivi generali del programma Europa digitale, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/694. (*1)  Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento UE 2021/694 (normativa sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1)»;" 5) all’articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   L’importo del contributo dell’Unione specificato nella parte seconda può essere aumentato con contributi di paesi terzi associati a Orizzonte Europa in linea con l’articolo 16, paragrafo 5, di Orizzonte Europa e, se del caso, al programma Europa digitale in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/694, a condizione che l’importo totale del quale è aumentato il contributo dell’Unione corrisponda quanto meno al contributo dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate. 3.   Il contributo dell’Unione è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione assegnati al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa e, se del caso, al programma Europa digitale, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e dell’articolo 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per gli organismi di cui all’articolo 71 del medesimo regolamento.» ; 6) all’articolo 12, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Oltre ai criteri stabiliti all’articolo 22 del regolamento Orizzonte Europa o, nel caso dell’impresa comune “Chip”, all’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/694, il programma di lavoro può includere, in un allegato, criteri di ammissibilità relativi ai soggetti giuridici nazionali. Ciascuno Stato partecipante affida all’impresa comune la valutazione delle proposte conformemente al regolamento Orizzonte Europa e, se del caso, al regolamento (UE) 2021/694.»; 7) all’articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli impegni di bilancio delle imprese comuni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), d), g) e h), possono essere ripartiti su frazioni annue. Fino al 31 dicembre 2024, l’importo cumulativo di tali impegni di bilancio in frazioni non supera il 50 % del contributo massimo dell’Unione di cui all’articolo 10. A partire dal gennaio 2025, almeno il 20 % del bilancio cumulativo degli anni residui non è coperto da frazioni annue.» ; 8) l’articolo 126 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) stabilire l’eccellenza scientifica e la leadership nell’innovazione dell’Unione in relazione a tecnologie emergenti per componenti e sistemi, anche per quanto riguarda attività relative a livelli inferiori di maturità tecnologica, nonché promuovere il coinvolgimento attivo delle PMI, che, per tutte le attività di ricerca e innovazione, comprese quelle connesse all’iniziativa “Chip per l’Europa” istituita dal regolamento (UE) 2023/1781, rappresentano almeno un terzo del numero totale di partecipanti ad azioni indirette e almeno il 20 % del finanziamento pubblico dovrebbe essere destinato a loro favore;»; ii) è aggiunta la lettera seguente: «d) realizzare lo sviluppo di capacità tecnologica su larga scala e sostenere attività di ricerca e innovazione correlate lungo tutta la catena del valore dei semiconduttori dell’Unione al fine di consentire lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dei semiconduttori all’avanguardia, delle tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione e delle tecnologie quantistiche all’avanguardia nonché l’innovazione delle tecnologie consolidate, che rafforzeranno le potenzialità avanzate di progettazione, integrazione del sistema e produzione di chip nell’Unione aumentando così la competitività dell’Unione, e contribuire al conseguimento delle transizioni verde e digitale, in particolare riducendo l’impatto climatico dei sistemi elettronici, migliorando la sostenibilità dei chip di prossima generazione e rafforzando i processi dell’economia circolare, contribuendo a posti di lavoro di qualità nell’ecosistema dei semiconduttori nonché affrontando i principi della “sicurezza fin dalla progettazione” che prevede protezione dalle minacce per la cibersicurezza.»; b) al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti: «g) sviluppare capacità avanzate di progettazione per le tecnologie integrate dei semiconduttori; h) potenziare le linee pilota avanzate esistenti e svilupparne di nuove in tutta l’Unione al fine di consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dei semiconduttori all’avanguardia e delle tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione; i) creare capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per accelerare lo sviluppo innovativo di chip quantistici all’avanguardia e delle tecnologie dei semiconduttori correlate; j) istituire una rete di centri di competenza in tutta l’Unione potenziando le strutture esistenti o creandone di nuove.»; 9) l’articolo 128 è sostituito dal seguente: «Articolo 128 Contributo finanziario dell’Unione 1.   Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune “Chip”, compresi gli stanziamenti SEE, è pari a un massimo di 4 175 000 000 EUR, di cui fino a 62 287 000 EUR per i costi amministrativi, ripartiti come segue: a) fino a 2 725 000 000 EUR da Orizzonte Europa; b) fino a 1 450 000 000 EUR dal programma Europa digitale. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è utilizzato per l’impresa comune “Chip” al fine di fornire sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all’, punto 43), del regolamento Orizzonte Europa, corrispondenti alle attività di ricerca e innovazione dell’impresa comune “Chip”, comprese le attività di ricerca e innovazione connesse agli obiettivi operativi da 1 a 4. 3.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), è utilizzato per le attività di sviluppo delle capacità connesse agli obiettivi operativi da 1 a 4. 4.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), non supera il 50 % dei costi totali delle attività di sviluppo delle capacità. 5.   L’accesso alle capacità risultanti dall’attuazione, da parte dell’impresa comune “Chip”, degli obiettivi operativi da 1 a 4 è aperto a un’ampia gamma di utilizzatori in tutta l’Unione ed è concesso in un modo trasparente e non discriminatorio, direttamente proporzionale al contributo finanziario dell’Unione ai costi totali di tali attività.» ; 10) all’articolo 129, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   In deroga all’articolo 28, paragrafo 4, i membri privati effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate contributi finanziari pari a un massimo di 26 331 000 EUR per i costi amministrativi dell’impresa comune “Chip”. La quota del contributo totale su base annua per i costi amministrativi dell’impresa comune “Chip” versata dai membri privati è pari al 30 %. 4.   I contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo consistono nei contributi di cui all’articolo 11, paragrafo 3. Eccezionalmente, in deroga all’articolo 11, paragrafo 3, gli Stati partecipanti sono autorizzati a comunicare i contributi finanziari versati dall’8 febbraio 2022. I costi sottostanti delle attività correlate possono essere considerati ammissibili a decorrere da tale data, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le attività sono conformi al presente regolamento; b) le attività contribuiscono all’obiettivo di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera h), e i costi correlati sostenuti consistono in spese in conto capitale; c) le domande di sovvenzione sono valutate e selezionate dall’impresa comune “Chip” conformemente all’articolo 12, paragrafo 1; d) le attività continuano ad essere svolte nel momento in cui è attribuita la sovvenzione; e) il contributo dello Stato partecipante connesso a tali costi non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei diritti di voto degli Stati partecipanti di cui all’articolo 133, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 136, paragrafo 1; f) il contributo dello Stato partecipante connesso a tali costi non supera il 25 % del contributo finanziario totale di tale Stato partecipante previsto per le attività che contribuiscono all’obiettivo di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento. 5.   I contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo consistono nei contributi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, compresi almeno il 90 % dei contributi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a).» ; 11) all’articolo 133 è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   In deroga al paragrafo 1, il consiglio di direzione comprende unicamente la Commissione e gli Stati membri all’atto di sottoporre a votazione la sottosezione sulle attività di sviluppo delle capacità contenuta nella parte specifica del programma di lavoro dedicata all’attuazione dell’iniziativa “Chip per l’Europa”. La Commissione detiene diritti di voto corrispondenti al 50 %. Per la sottosezione sulle attività di ricerca e innovazione contenuta nella parte specifica del programma di lavoro dedicata all’attuazione dell’iniziativa “Chip per l’Europa”, la Commissione e gli Stati membri detengono diritti di voto corrispondenti al 45 % ciascuno e i membri privati diritti di voto corrispondenti al 10 %. I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di voto degli Stati membri. Tutti i rappresentanti del consiglio di direzione partecipano alla preparazione di tale parte specifica del programma di lavoro.» ; 12) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 133 bis Norme applicabili alle attività finanziate nell’ambito del programma Europa digitale 1.   Oltre all’articolo 24, paragrafo 2, il regolamento (UE) 2021/694 si applica alle attività finanziate dall’impresa comune “Chip” nell’ambito del programma Europa digitale. 2.   Il programma di lavoro e gli inviti a presentare proposte dell’impresa comune “Chip” sono pubblicati sul sito web del programma Europa digitale. 3.   L’impresa comune “Chip” effettua, in conformità dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2021/694, audit ex post della spesa per le attività finanziate dal bilancio del programma Europa digitale.» ; 13) l’articolo 134 è sostituito dal seguente: «Articolo 134 Limitazioni e condizioni della partecipazione ad azioni specifiche 1.   Per quanto riguarda le azioni finanziate nell’ambito di Orizzonte Europa, in deroga all’articolo 17, paragrafo 2, lettera l), del presente regolamento laddove la Commissione lo richieda, a seguito dell’approvazione da parte del comitato delle autorità pubbliche, la partecipazione ad azioni specifiche è limitata conformemente all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa. 2.   Per quanto riguarda le azioni finanziate nell’ambito del programma Europa digitale, laddove la Commissione lo richieda, a seguito dell’approvazione da parte del comitato delle autorità pubbliche, la partecipazione ad azioni specifiche è limitata conformemente all’articolo 12, paragrafo 6, e all’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/694. 3.   Gli inviti a presentare proposte previsti nella parte specifica del programma di lavoro dedicata all’iniziativa “Chip per l’Europa” sono aperti a diverse forme giuridiche di cooperazione e ad altri partecipanti. La selezione delle proposte di finanziamento non si basa su una forma giuridica specifica di cooperazione. Le azioni possono anche essere svolte da soggetti giuridici che cooperano nell’ambito di un consorzio europeo per l’infrastruttura dei chip (ECIC), istituito conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2023/1781. La parte specifica del programma di lavoro dedicata all’iniziativa “Chip per l’Europa” precisa che, qualora un ECIC presenti una domanda di finanziamento relativa a un’azione specifica, il richiedente è lo stesso ECIC e non le singole entità che lo compongono.» ; 14) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 134 bis Compiti aggiuntivi del direttore esecutivo In deroga all’articolo 19, paragrafo 4, lettera c), il direttore esecutivo dell’impresa comune “Chip” prepara il programma di lavoro dell’impresa comune “Chip”, sulla base del progetto di massima elaborato dal comitato delle autorità pubbliche di cui all’articolo 137, lettera a bis), e dell’agenda strategica di ricerca e innovazione, e lo presenta per adozione al consiglio di direzione.» ; 15) l’articolo 136 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini dell’articolo 134, paragrafi 1 e 2, il comitato delle autorità pubbliche comprende unicamente gli Stati membri. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica mutatis mutandis.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Ai fini dell’articolo 137, lettera a bis), e per la selezione delle proposte corrispondenti all’attuazione dell’iniziativa “Chip per l’Europa” di cui all’articolo 137, lettera d), il comitato delle autorità pubbliche comprende unicamente la Commissione e gli Stati membri. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica mutatis mutandis.» ; 16) l’articolo 137 è così modificato: a) è inserita la lettera seguente: «a bis) prima della preparazione di ciascun programma di lavoro e tenendo conto del parere dei membri privati e, se del caso, del parere del consiglio europeo dei semiconduttori istituito dall’articolo 28 del regolamento (UE) 2023/1781 e dei contributi di altri portatori di interessi pertinenti, definisce due parti specifiche del programma di lavoro, incluse le relative previsioni di spesa: la prima parte comprende una sottosezione sulle attività di sviluppo delle capacità per gli obiettivi operativi da 1 a 4 e una sottosezione sulle attività di ricerca e innovazione connesse agli obiettivi operativi da 1 a 4, comprese le condizioni di accesso alle infrastrutture finanziate da fondi pubblici, mentre la seconda parte è dedicata alle attività di ricerca e innovazione non contemplate dall’iniziativa “Chip per l’Europa”;»; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) seleziona le proposte conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 2, lettera u);»; c) è aggiunta la lettera seguente: «f) raccomanda, se necessario, che un ECIC adotti misure correttive, come una modifica del suo statuto, qualora uno Stato membro abbia sottoposto la questione all’attenzione del comitato delle autorità pubbliche a seguito del rifiuto, da parte dell’ECIC, al fine di accettare un nuovo membro senza fornire giustificazioni sufficienti per tale rifiuto sulla base delle condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto.»; 17) l’articolo 141 è sostituito dal seguente: «Articolo 141 Tassi di finanziamento e norme di partecipazione 1.   Per le azioni indirette finanziate nell’ambito di Orizzonte Europa, conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Orizzonte Europa e in deroga all’articolo 34 di tale regolamento, e per le attività finanziate nell’ambito del programma Europa digitale, l’impresa comune “Chip” può applicare tassi di finanziamento diversi per il finanziamento dell’Unione erogato nel contesto di un’azione a seconda del tipo di partecipante, in particolare le PMI e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, e del tipo di azione. I tassi di finanziamento sono indicati nel programma di lavoro. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo 34 del regolamento Orizzonte Europa, le azioni di ricerca e innovazione fino al livello di maturità tecnologica 4 sono finanziate dall’Unione per il 100 % dei costi ammissibili totali. 3.   In deroga all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento Orizzonte Europa o all’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/694, un centro di competenza o un unico soggetto giuridico composto da almeno tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in almeno tre diversi Stati partecipanti, almeno uno dei quali è uno Stato membro, è ammesso a partecipare agli inviti a presentare proposte finanziati dall’impresa comune “Chip” a norma dell’articolo 134, paragrafo 4, del presente regolamento, purché tale deroga sia debitamente giustificata nella descrizione di temi pertinenti nel programma di lavoro.» .
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