Art. 7
Smaltimento dei rifiuti
In vigore dal 25 lug 2023
Smaltimento dei rifiuti
I rifiuti derivanti dall’imballaggio o dalla trasformazione delle piante specificate nel territorio dell’Unione sono smaltiti dagli operatori professionali in modo tale che l’organismo nocivo specificato non possa stabilirsi e diffondersi nel territorio dell’Unione.
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