Art. 5 · Ispezioni, campionamenti e prove da parte degli Stati membri

Art. 5

Ispezioni, campionamenti e prove da parte degli Stati membri

In vigore dal 25 lug 2023
Ispezioni, campionamenti e prove da parte degli Stati membri 1.   Ai posti di controllo frontalieri o ad altri punti di controllo, le piante specificate sono soggette ai controlli di identità e ai controlli fisici di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo. 2.   Le ispezioni visive, il campionamento e le prove volti a individuare e identificare l’organismo nocivo specificato sono effettuati su tuberi sintomatici e asintomatici delle piante specificate, conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194. Un campione è costituito da almeno 200 tuberi delle piante specificate. Se un lotto pesa più di 25 tonnellate, si preleva un campione per ciascuna delle 25 tonnellate e uno per la parte rimanente del lotto. 3.   Durante l’esecuzione delle ispezioni visive, del campionamento e delle prove di cui al paragrafo 2, e in attesa dei risultati di tali prove, tutti i lotti della partita in questione e tutte le altre partite contenenti un lotto originario della stessa zona indenne da organismi nocivi e sotto il controllo dell’autorità competente dello Stato membro interessato restano sotto controllo ufficiale e non sono spostati né utilizzati. 4.   Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata dopo il completamento delle prove di cui al paragrafo 2, gli eventuali campioni e materiali rimanenti delle piante specificate risultanti dalle prove sono conservati in modo adeguato e il lotto in questione non è introdotto nel territorio dell’Unione. Tutti i lotti rimanenti di cui al paragrafo 3 sono sottoposti a campionamento e prove conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194.
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