Art. 2 · Deroga al divieto di introdurre nel territorio dell’Unione le piante specificate

Art. 2

Deroga al divieto di introdurre nel territorio dell’Unione le piante specificate

In vigore dal 25 lug 2023
Deroga al divieto di introdurre nel territorio dell’Unione le piante specificate In deroga all’allegato VI, punto 17, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante specificate è autorizzata, purché siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 7 del presente regolamento e al relativo allegato.
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