Art. 5
In vigore dal 20 lug 2023
1. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
a)
forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell', paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti o situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione;
b)
collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica soggetto alle norme nazionali sulla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie, e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, come garantito all' della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
4. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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