Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 lug 2023
1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire alla capacità dell'Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (UAV) elencati nell'allegato II. È vietato il transito attraverso il territorio dell'Iran dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui al primo comma, esportati dall'Unione. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran; c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o per un uso in Iran. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e fatto salvo l’obbligo di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/821, ove applicabile, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, il transito o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per: a) usi medici o farmaceutici; o b) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 4.   Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 3 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento. 5.   Le autorizzazioni richieste a norma del regolamento (UE) 2021/821 per l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 sono concesse separatamente dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure stabilite nel regolamento (UE) 2021/821.Tali autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell’Unione. 6.   Le comunicazioni relative alle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (UE) 2021/821 seguono la procedura applicabile attraverso i canali pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 6, di tale regolamento («sistema elettronico per i prodotti a duplice uso»). 7.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano fino al 27 ottobre 2023 agli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 26 luglio 2023 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.
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